Procedure e casistiche per il rilascio del documento commerciale dopo la restituzione del bene acquistato.
Il registratore automatico deve essere in grado di emettere il documento commerciale con le caratteristiche definite nel D.M. 7.12.2016, in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. 5.08.2015, n. 127. Lo strumento informatico può anche disporre di funzioni per la correzione di operazioni effettuate prima dell’emissione del documento; in seguito, deve essere utilizzato solo il documento commerciale emesso per annullo o per reso di merce.
Reso di merce con rimborso del prezzo pagato – Nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il totale rimborso del prezzo pagato, trovano applicazione le istruzioni fornite con la risoluzione n. 219/E2003.
Il commerciante emette uno scontrino con la causale “Rimborso per restituzione vendita” da segnalare separatamente in sede di chiusura giornaliera del registratore di cassa al fine di poterlo scomputare in diminuzione dal registro dei corrispettivi. Lo scontrino fiscale emesso al momento della restituzione della merce deve essere collegato e collegabile allo scontrino rilasciato al momento della vendita originaria e occorre avere certezza dell’operazione di reso.
Non è possibile procedere al rimborso del prezzo pagato qualora il cliente sia sprovvisto dello scontrino di acquisto originario. In ogni caso, la procedura di rimborso deve essere circoscritta entro un periodo di tempo limitato.
Reso dì merce con sostituzione del bene reso con altri beni – Così come previsto dalla R.M. n.154/2001, il negoziante nel momento in cui riceve la merce restituita dal compratore in base alle condizioni contrattuali, deve sottrarre la somma da rimborsare dal pari o maggiore corrispettivo dovuto per gli altri beni scelti dal cliente.
La causale comporta che l’operazione sia da considerare di segno negativo in sede di annotazione nel registro dei corrispettivi, anche se occorre assicurare che il sistema proposto non incida sull’ammontare dell’imposta che il cedente dovrà versare all’Erario sulla base delle registrazioni.
La procedura può essere adottata qualora il cedente registri i corrispettivi senza distinzione di aliquota, ai sensi dell’art. 24, c. 3 D.P.R. 633/1972.
L’operatore commerciale avrà cura, in ogni caso, di acquisire, anche in copia fotostatica, lo scontrino emesso per la merce oggetto di restituzione. Tale scontrino va conservato insieme allo scontrino di chiusura giornaliero del giorno nel quale viene eseguita la sostituzione dei beni resi, in modo da documentare l’operazione.
Reso di merce con rilascio di buono d’acquisto – Al momento della restituzione del bene il commerciante può rilasciare al cliente un buono acquisto che attesta che l’importo utilizzabile per un futuro acquisto. Il buono deve contenere l’indicazione dell’aliquota Iva applicata alla cessione.
Qualora sia stato consegnato al cliente un buono da spendere in futuri acquisti, è possibile all’atto della cessione del nuovo prodotto emettere 2 scontrini:
– il primo “negativo“, di importo pari al “buono-acquisto“, per rettificare il corrispettivo del bene reso;
– il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto.